Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento, reinserimento lavorativo e tirocini estivi.
I tirocini “non curriculari” costituiscono misure di politica attiva del lavoro finalizzate a facilitare le scelte professionali dei giovani e accompagnarli nella transizione fra percorso di studi e lavoro, ovvero ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate.
Si distinguono dai “curriculari” che sono inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università , degli istituti scolastici o di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione. I tirocini “curriculari” sono esclusi dalla normativa regionale qui riportata.
La normativa regionale, che recepisce le “Linee-guida in materia di tirocini” concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome, prevede due principali forme di tirocinio:
– il tirocinio formativo e di orientamento
per agevolare le scelte professionali di coloro i quali hanno ottenuto da non più di 12 mesi un titolo di studi (diploma di scuola secondaria superiore, ITS o IFTS, qualifica professionale, laurea, master universitario, scuola di specializzazione o dottorato);
– il tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo
per facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione (inoccupati, disoccupati anche in mobilità, lavoratori in cassa straordinaria o in deroga);
– il tirocinio estivo
rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, e può svolgersi nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.